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Tipologie crediti concorsuali cedibili
I crediti verso la P.A., Enti Locali e/o aziende partecipate, rappresentano la categoria di crediti maggiormente confliggente con le esigenze delle Procedure Concorsuali in quanto le tempistiche di realizzo sono fortemente condizionate, in peius, a causa dei termini processuali dilatori riservati alla P.A. oltre che per il continuo replicarsi dei Decreti emanati dal Legislatore in soccorso degli Enti Pubblici per evitare che dichiarino dissesto finanziario.
Ancora, questa tipologia di crediti, per essere esatta in ambito giudiziale, necessita di un’istruttoria probatoria documentale molto più esigente, precisa e particolareggiata rispetto ai crediti verso soggetti privati e ciò sempre perché alla P.A. sono riservate maggiori tutele a garanzia della solidità economica dello Stato.
Cedendo tali crediti, la Procedura attualizza la pretesa creditoria ribaltando sul cessionario i disagi dell’attesa e l’alea circa l’incasso del credito e le tempistiche di incasso che possono durare anche diversi anni e con esiti incerti sempre che la l’Ente pubblico abbia fondi per pagare e non approfitti dei piani di riequilibrio finanziario o, peggio ancora, delle procedure di dissesto finanziario; se, poi, l’Ente pubblico dovesse essere, per qualsiasi motivo commissariato, l’alea del credito aumenterebbe esponenzialmente senza alcuna certezza neanche sulle tempistiche.
I crediti sanitari rappresentano una nicchia di mercato nella quale Co.Le.Fin. S.r.l. opera da diversi anni avendo maturato notevole esperienza nella gestione di questa tipologia di crediti.
Le criticità relative all’incasso di questi crediti sono spesso riconducibili ai dissesti finanziari delle Asl di competenza ovvero agli scudi normativi che, spesso, il legislatore attua proprio per evitare squilibri finanziari e consentire la continuità aziendale della Aziende Sanitarie che operano in un settore particolarmente delicato.
In effetti, il modo migliore per evitare ingenti spese per le attività recuperatorie, che spesso si prolungano sine die, consisterebbe nel proporre accordi transattivi all’Asl competente oppure, come auspicabile, cedere tali crediti con formula pro-soluti alla Co.Le.Fin. S.r.l., ovvero ad investitori istituzionali per la quale quest’ultima funge da advisor.
Ogni Procedura ha crediti Iva da incassare sorti sia ante che post apertura Procedura concorsuale oppure, addirittura, maturandi come, ad esempio, quello che deriverà dalla fattura relativa al compenso del Curatore che la emetterà al termine della Procedura.
Oltre il credito Iva, spesso le Procedure vantano crediti Ires anch’essi cedibili ed utili alla proficua liquidazione dell’attivo concorsuale nell’interesse del ceto creditorio.
La cessione del credito Iva ed Ires, tenuto conto che il prezzo di cessione è mediamente molto alto, è la soluzione ideale per ottenere liquidità immediata e chiudere la Procedura senza dover attendere le tempistiche, notoriamente lunghe ed incerte, per ottenere il rimborso del credito erariale.
La cessione comporta, altresì, l'esonero dall'obbligo di esibire, ove necessario, la fideiussione bancaria per ottenere il rimborso perchè difficilmente ottenibile dalle Procedure concorsuali ed oltretutto molto onerose sia in termini di accantonamenti che di premi annuali.
Ancora, con la cessione si ottiene la manleva da responsabilità in ordine alla certezza, fondatezza ed esigibilità del credito Iva; infatti, la rischiosità circa l'opponibilità di eccezioni, anche compensative, da parte dell'amministrazione finanziaria ricade esclusivamente sulla cessionaria Co.Le.Fin. S.r.l. che si accolla tutti i rischi, compreso quelli relativi a contenziosi tributari da gestire.
Trattasi dei crediti maggiormente presenti negli attivi fallimentari; in questi casi le Procedure concorsuali, spesso illiquide per conferire mandati recuperatori onerosi a professionisti esterni, sono esposte ad una più che concreta infruttuosità dell’azione esattiva dovuta alle difficoltà di verificare l’esigibilità del credito (controllare termini prescrizionali e decadenziali oltre che supportare documentalmente la pretesa mediante esibizione di “DDT” o prova dell’avvenuta prestazione), precostituirsi un titolo esecutivo (incardinando una procedura monitoria e sempre che il debitore non si opponga), metterlo in esecuzione (previa effettuazione delle indagini sugli asset pignorabili) sperando che, nel frattempo, il debitore eventualmente capiente non sia diventato “magicamente” nullatenente.
Queste dinamiche sono sicuramente poco compatibili ed affini alle esigenze delle Procedure concorsuali che, invece, potrebbero trovare giovamento (soprattutto nell’interesse del ceto creditorio) nella cessione “pro soluto” di tali crediti che – se la Procedura decidesse di esigerli direttamente – comunque comporterebbero un delta negativo tra quanto eventualmente incassato ed i costi sostenuti per le azioni legali ed i compensi pagati ai professionisti a prescindere dall’esito dell’azione legale.
Per i crediti garantiti da ipoteca, la valutazione ai fini della quantificazione di un’offerta di acquisto “pro soluto” è basata su un semplice algoritmo che incrocia le risultanze delle indagini commerciali sul debitore con la previsione di vendita del cespite immobiliare al prezzo di mercato dal quale sottrarre il margine atteso.
Inoltre, più che per le altre tipologie, i crediti ipotecari impongono alla Procedura di sostenere ingenti spese vive (certificazioni notarili, iscrizioni a ruolo, compensi professionisti delegati, perizie e consulenze tecniche, trascrizioni e registrazione atti, onorari custode, compensi al legale, etc) oltre ad esporla a lunghe attese di realizzo dato che, come tristemente noto, le procedure esecutive immobiliari possono durare anche molti anni e con l’aggravante che non è garantito il risultato in quanto numerose sono le vicende giuridiche che possono intralciare il proficuo percorso ablatorio.
La cessione “pro soluto” evita alla Procedura di sostenere le notevoli spese legali e di esecuzione, ribalta sul cessionario l’alea dell’incasso del credito e, soprattutto, attualizza subito le proprie aspettative creditorie con consequenziale chiusura della Procedura in tempi brevi nell’interesse del ceto creditorio e dei ruoli delle Sezioni Fallimentari.
Spesso, gli Organi delle Procedure avviano azioni revocatorie per reintegrare il patrimonio delle medesime Procedure che siano stati depauperati artificiosamente nei famosi “periodi sospetti”; anche in questo caso è vantaggioso per la Procedura attualizzare il credito, cedendolo con la formula “pro soluto” e non esponendosi, quindi, a dover sostenere notevoli spese processuali, pagare i compensi ai legali oltre alle incertezze di non pronosticabili azioni esecutive i cui rischi ricadranno sulla cessionaria, senza considerare le tempistiche notoriamente lunghe per questa tipologia di contenzioso
I crediti verso gli amministratori delle società che coinvolte in Procedure concorsuali nascono da azioni di responsabilità promosse dal curatore per danni causati da mala gestio, mancata conservazione del patrimonio sociale, o violazione di obblighi, recuperando somme che integrano l'attivo fallimentare.
Per azionare questa tipologia di crediti, è necessario attivare un contenzioso che presenta certezze in termini di costi e spese legali, spesso insostenibili per la Procedura, ma soprattutto incertezze circa le tempistiche occorrenti alla definizione del giudizio, circa l’esito del giudizio che non è assolutamente scontato oltre che, in caso di sentenza di condanna, circa l’effettivo incasso del credito verso gli amministratori che, di default, spesso, sono nullatenenti oppure lo diventano nelle more del giudizio esponendo la Procedura ad una successiva azione revocatoria.
Ancorché astrattamente percorribile, trattasi di un percorso giudiziale molto aleatorio ed incerto per cui sarebbe opportuno, ma soprattutto conveniente, cedere le aspettative di credito legate al possibile buon esito del giudizio ed attualizzare il credito incrementando, senza rischi, l’attivo concorsuale.
Sovente, accade che la Procedura riesca a mettere in esecuzione un titolo effettuando un pignoramento presso terzi (in genere datore di lavoro, Ente o Ministero, Inps) che comporta l’assegnazione periodica di una quota disponibile dell’emolumento del debitore ma, comunque, non superiore al quinto del montante mensile e sempre al netto ed in coda a precedenti pignoramenti o cessioni che ne riducono la quota disponibile.
Ovviamente, data la modestia dell’importo che viene assegnato periodicamente (sempre che non sia necessario attendere il soddisfacimento prima di un altro creditore) è difficile pensare che la Procedura possa rimanere in vita per tutto il tempo occorrente per estinguere la relativa pretesa creditoria, in quanto i costi di gestione della stessa Procedura sono, quasi sempre, superiori alle aspettative di incasso.
Cedere il credito è la migliore soluzione nell’interesse della Procedura e del ceto creditorio che, anche se in misura ridotta, viene soddisfatto senza esporsi ai rischi del “lungo periodo” tra cui l’evento “licenziamento” ovvero l’evento “morte” del debitore che stroncherebbero ogni aspettativa di realizzo.
È consuetudine per i Curatori verificare che le pretese creditorie delle banche siano state sempre fondate e legittime poiché la giurisprudenza degli ultimi anni ha evidenziato diverse criticità nei rapporti bancari tali da poter consentire la restituzione di somme pagate indebitamente.
In effetti, anche tramite perizie econometriche, possono emergere irritualità sulle modalità di applicazione degl’indici economici ai rapporti dare/avere con la banca che, se portata in giudizio, rischia di dover restituire quanto indebitamente incassato in dispregio della normativa di settore.
Per attivare, però, il contenzioso per la ripetizione di quanto pagato, è necessario sostenere le spese legali e gli onorai dei procuratori legali ed attendere le tempistiche del processo che, vista la delicatezza della fase istruttoria, sono spesso imponderabili.
Ciò posto, fermo restando che l’esito del giudizio è sempre incerto, la Procedura trarrebbe maggiore profitto cedendo tale “aspettativa di credito”, nell’interesse del ceto creditorio e del principio di economicità a cui devono ispirarsi le Procedure concorsuali.
Le procedure concorsuali, spesso, ereditano contenziosi attivi ovvero ne devono incardinare ulteriori per riscuotere crediti concorsuali ovvero per ottenere sentenze di condanna.
I giudizi, oltre ad essere incerti, impongono l’esborso di ingenti spese legali, oltre a dover attendere le tempistiche di chiusura del contenzioso, sempre che non ci siano impugnazioni che dilaterebbero ulteriormente le già note lunghe tempistiche processuali.
In tal caso la cessione del credito in contenzioso, da attuarsi mediante “successione a titolo particolare nel diritto controverso” può rappresentare la migliore soluzione per attualizzare l’incasso, eseguire i riparti e chiudere la Procedura.
Per ricevere un’offerta di acquisto del credito in contezioso, sarà necessario visionare il fascicolo telematico della causa in corso al fine di poter esprimere un parere sul possibile esito sia del giudizio di cognizione sia del successivo processo esecutivo in caso di mancato pagamento spontaneo da parte del debitore.
Molto spesso, le Procedure concorsuali vantano crediti insinuati nel passivo di altre Procedure concorsuali; notoriamente, i riparti delle Procedure concorsuali sono insoddisfacenti anche per i crediti privilegiati e, comunque, necessitano di tempistiche lunghe per vedere confermata la previsione di assenza di riparto ovvero il riparto di percentuali minime che, sicuramente, non giustificano l’attesa.
La cessione di tali crediti è basata sulla valutazione dell’attivo della Procedura debitrice e la quotazione dipenderà dalle aspettative di incasso che potrebbero giustificare un interesse ad acquistare anche questi crediti caratterizzati da assoluta e totale incertezza sull’an e sul quantum.
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